Le aliquote previste per le spese del 2026
Nel 2026, per Ecobonus e Bonus Casa, l’aliquota ordinaria è il 36%. Può salire al 50% per le spese sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile adibito ad abitazione principale. Non basta chiamare l’intervento “prima casa”: devono essere rispettati tutti i requisiti della specifica agevolazione.Fonti: Normattiva · legge 199/2025, art. 1, comma 22 (nuova scheda) · Agenzia delle Entrate · detrazioni per gli immobili (nuova scheda)
Aliquota, limite di spesa o di detrazione, capienza fiscale e condizioni del beneficiario vanno verificati sul caso concreto. Le percentuali della casa non si applicano automaticamente a un’azienda o a un impianto industriale. La legge oggi prevede per il 2027 aliquote del 30% e, nei casi ammessi per l’abitazione principale, del 36%: non sono le aliquote da usare per le spese del 2026.Fonti: Normattiva · legge 199/2025, art. 1, comma 22 (nuova scheda) · Agenzia delle Entrate · agevolazioni per il risparmio energetico (nuova scheda)
Pompe di calore e climatizzatori
Per l’Ecobonus, la pompa di calore deve sostituire integralmente o parzialmente un impianto di climatizzazione invernale esistente e rispettare i requisiti tecnici richiesti. Anche un climatizzatore in pompa di calore può essere valutato in questo percorso; il solo acquisto di una macchina efficiente non dà automaticamente diritto alla detrazione.Fonti: ENEA · vademecum pompe di calore 2026 (PDF) (nuova scheda)
Il Bonus Casa comprende anche interventi con pompe di calore per la climatizzazione, quando ricorrono le condizioni dell’agevolazione e il risparmio energetico richiesto. La scelta tra Bonus Casa ed Ecobonus dipende dai lavori effettivi: non esiste un unico “bonus condizionatori” applicabile indistintamente a ogni montaggio.Fonti: ENEA · interventi e adempimenti Bonus Casa (nuova scheda) · ENEA · tabella degli interventi Bonus Casa (PDF) (nuova scheda)
Caldaie nuove: attenzione al tipo di generatore
Dal 1° gennaio 2025 le spese per sostituire il riscaldamento con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili sono escluse dai bonus edilizi qui descritti. Una caldaia a gas, anche a condensazione o presentata come “di nuova generazione”, non diventa per questo detraibile.Fonti: ENEA · vademecum caldaie a condensazione (PDF) (nuova scheda) · ENEA · tabella degli interventi Bonus Casa (PDF) (nuova scheda)
Un sistema ibrido può invece essere valutato se rispetta i requisiti dell’Ecobonus: la pompa di calore e la caldaia devono formare un sistema integrato, concepito per funzionare insieme, in sostituzione dell’impianto invernale esistente. Affiancare due apparecchi qualsiasi non basta.Fonti: ENEA · vademecum sistemi ibridi 2026 (PDF) (nuova scheda)
Documenti, requisiti tecnici e comunicazione ENEA
Prima dei lavori occorre individuare il percorso corretto e raccogliere i documenti dell’edificio e dell’impianto. Vanno conservati fatture, pagamenti e documentazione tecnica richiesta. Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento segue le modalità del bonifico dedicato previste per l’agevolazione; il proprio consulente deve confermarle prima di pagare.Fonti: ENEA · vademecum pompe di calore 2026 (PDF) (nuova scheda) · Agenzia delle Entrate · agevolazioni per il risparmio energetico (nuova scheda)
Per gli interventi interessati, la scheda ENEA si trasmette normalmente entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo, usando il portale e l’annualità corretti. La ricevuta va conservata. L’invio a ENEA è un adempimento e non costituisce una conferma della spettanza fiscale.Fonti: ENEA · vademecum pompe di calore 2026 (PDF) (nuova scheda) · ENEA · interventi e adempimenti Bonus Casa (nuova scheda)
Nel 2026 sono cambiati alcuni requisiti tecnici per lavori iniziati dal 4 febbraio. L’avviso ENEA del 25 giugno prevede inoltre un termine transitorio per i lavori iniziati da quella data di febbraio e conclusi prima del 25 giugno: i 90 giorni decorrono dal 25 giugno. Non è una proroga generale per tutti gli interventi.Fonti: ENEA · avviso del 25 giugno 2026 (PDF) (nuova scheda) · ENEA · vademecum sistemi ibridi 2026 (PDF) (nuova scheda)
Altri interventi e incentivi da distinguere
I vademecum ENEA trattano anche scaldacqua a pompa di calore, collettori solari, generatori a biomassa e sistemi di regolazione o building automation. Ogni categoria ha condizioni proprie: l’elenco non significa che qualsiasi prodotto o lavorazione sia agevolabile.Fonti: ENEA · vademecum Ecobonus per tipologia di intervento (nuova scheda) · ENEA · tabella degli interventi Bonus Casa (PDF) (nuova scheda)
Il Conto Termico 3.0 è un incentivo gestito dal GSE, distinto dalla detrazione fiscale. Accesso e cumulabilità devono essere verificati separatamente; non si devono sommare automaticamente più incentivi sulla stessa spesa. Il preventivo per una pratica fiscale non include automaticamente una domanda GSE.Fonti: GSE · Conto Termico 3.0 (nuova scheda) · GSE · FAQ sulla cumulabilità del Conto Termico 3.0 (nuova scheda)
IVA al 10%: quando può applicarsi
L’IVA agevolata è distinta dalla detrazione in dichiarazione: pagare IVA al 10% non prova il diritto a un bonus. La disciplina della manutenzione abitativa è stata resa a regime dalla legge 191/2009; resta necessario verificare le condizioni del singolo intervento e le eventuali modifiche normative.Fonti: Gazzetta Ufficiale · legge 191/2009, art. 2 comma 11 (nuova scheda) · Agenzia delle Entrate · IVA sugli interventi energetici (nuova scheda)
Per manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili abitativi, le prestazioni possono beneficiare del 10%. Il solo acquisto di caldaia o condizionatore, anche online, normalmente resta al 22% in questo ambito; la fornitura con posa richiede un contratto e l’inquadramento corretto. Non basta essere un cliente privato, né serve necessariamente che sia l’abitazione principale.Fonti: Agenzia delle Entrate · Ristrutturazioni, sezione IVA (nuova scheda)
Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia seguono regole diverse: anche l’acquisto diretto di beni finiti destinati a tali interventi può beneficiare del 10%. Non chiamare “ristrutturazione” qualsiasi sostituzione. Per uffici, negozi e impianti industriali l’agevolazione della manutenzione abitativa non si estende automaticamente.Fonti: Agenzia delle Entrate · Ristrutturazioni, sezione IVA (nuova scheda)
Il nuovo Testo unico IVA, D.Lgs. 10/2026, prevede l’applicazione delle sue disposizioni dal 1° gennaio 2027 e riprende la regola dei beni significativi. È una decorrenza futura, non la cessazione dell’IVA agevolata nel 2026. Questa guida distingue le regole applicabili oggi dai testi già approvati per il futuro.Fonti: Gazzetta Ufficiale · Testo unico IVA, art. 171 (decorrenza futura) (nuova scheda) · Gazzetta Ufficiale · Testo unico IVA, art. 35 (dal 2027) (nuova scheda)
Caldaie e climatizzatori: beni significativi
Caldaie e apparecchiature di condizionamento rientrano tra i beni significativi. Nella manutenzione abitativa con fornitura dello stesso installatore, il 10% copre la prestazione e una quota del bene non superiore al valore del resto dell’intervento. L’eccedenza del bene resta al 22%; il suo valore va evidenziato in fattura.Fonti: Agenzia delle Entrate · circolare 15/E del 12 luglio 2018 (banca dati MEF) (nuova scheda)
Esempio didattico climatizzatore, importi prima dell’IVA: apparecchio 1.000 €, posa e altri elementi 500 €, totale 1.500 €. Base al 10%: 500 € di prestazione + 500 € del bene = 1.000 €. Base al 22%: restanti 500 €. IVA: 100 € + 110 € = 210 €; totale 1.710 €. Non è un prezzo IFC.Fonti: Agenzia delle Entrate · IVA sugli interventi energetici (nuova scheda)
Esempio didattico caldaia, importi prima dell’IVA: bene 1.200 € e resto dell’intervento 1.300 €. Poiché il bene non supera il resto, tutti i 2.500 € possono rientrare al 10%, se ricorrono i presupposti: IVA 250 €, totale 2.750 €. I valori del bene devono essere effettivi, non spostati artificialmente sulla posa. Non è un preventivo IFC.Fonti: Agenzia delle Entrate · circolare 15/E del 12 luglio 2018 (banca dati MEF) (nuova scheda)
Manutenzione, esempi e verifiche prima della fattura
Anche la manutenzione di caldaie e climatizzatori dell’abitazione può rientrare nel 10% quando è una prestazione agevolabile. Una pulizia o sanificazione autonoma e i servizi accessori richiedono il loro corretto inquadramento; non attribuiamo il 10% a ogni servizio chiamato “manutenzione”.Fonti: Agenzia delle Entrate · IVA sugli interventi energetici (nuova scheda)
Esempio didattico senza beni significativi o contributi esclusi: manutenzione agevolabile con imponibile 100 € + IVA 10 € = 110 €. Se un prezzo è già IVA inclusa, l’imposta si scorpora dal totale: non si aggiunge di nuovo. Il listino IFC resta invariato e l’aliquota del preventivatore è indicativa, da verificare dall’ufficio.Fonti: Agenzia delle Entrate · Ristrutturazioni, sezione IVA (nuova scheda)
Prima della fattura servono informazioni sulla destinazione dell’immobile e sul tipo di lavori, contratto e valore dei beni. IFC potrà richiedere i documenti pertinenti. La gestione della pratica da 150 € non riceve automaticamente IVA al 10% né una garanzia di detraibilità: il trattamento va verificato separatamente con il commercialista o CAF.Fonti: Agenzia delle Entrate · circolare 15/E del 12 luglio 2018 (banca dati MEF) (nuova scheda) · Agenzia delle Entrate · Ristrutturazioni, sezione IVA (nuova scheda)
Servizio IFC · su richiesta
Gestione della pratica: 150 €.
Il costo è aggiuntivo rispetto al montaggio. La gestione della pratica e gli adempimenti necessari vengono definiti nel preventivo, in base all’intervento. Il pagamento del servizio non garantisce il diritto all’agevolazione.
La verifica della tua situazione fiscale spetta al tuo commercialista o al CAF di riferimento.
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